UFFICIO NAZIONALE PER I PROBLEMI GIURIDICI
DELLA CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA

Convertito in legge il c.d. decreto Sisma. Gli interventi per le Chiese e gli altri edifici di culto

È entrata in vigore il 25 luglio scorso la legge n. 89/2018 di conversione del c.d. “decreto Sisma” (D.L. n. 55/2018), che detta misure urgenti a favore delle popolazioni delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria colpite dagli eventi sismici a partire dal 24 agosto 2016.
23 Marzo 2019

 

Con la conversione in legge del decreto divengono  definitive la proroga e la sospensione dei termini relativi all’adempimento degli obblighi tributari e contributivi, la sospensione del pagamento del canone RAI, la proroga della sospensione del pagamento delle fatture relative alle utenze per i soggetti danneggiati dagli eventi sismici. La norma proroga al 31 dicembre 2018 lo stato di emergenza nelle zone colpire dal terremoto e stanzia risorse in capo al Commissario straordinario per la ricostruzione nel limite complessivo di 300 milioni di euro.

 

Il testo finale presenta, rispetto al dl originale, una serie di novità, introdotte dal Parlamento in fase di conversione. Di seguito le principali.

La legge prevede che ai proprietari di seconde case danneggiate o distrutte dal sisma e classificate con esito B, C o E vengano messe a disposizione dalle Regioni interessate, su richiesta dei singoli Comuni, aree attrezzate per finalità turistiche per il collocamento di roulotte, camper o altre unità abitative immediatamente mobili, in attesa del completamento degli interventi di ricostruzione sugli immobili originari. Per l’attuazione di tale provvedimento vengono stanziate risorse nel limite massimo di 10 milioni di euro per l’anno 2018.

Per quanto riguarda i finanziamenti agevolati per la ricostruzione privata di immobili distrutti o gravemente danneggiati, il contributo del 100% viene esteso, oltre che ai fini dell’adeguamento igienico-sanitario, anche per l’adeguamento antincendio ed energetico e per l’eliminazione delle barriere architettoniche.

Sempre relativamente alla ricostruzione privata la legge specifica poi che “le spese sostenute per tributi o canoni di qualsiasi tipo dovuti per l’occupazione di suolo pubblico determinata dagli interventi di ricostruzione, sono inserite nel quadro economico” della richiesta del contributo stesso.

Il testo finale proroga i tempi per la realizzazione degli “interventi di adeguamento di immediata esecuzione” negli edifici con danni di lieve entità. Il termine per la presentazione della documentazione agli uffici speciali per la ricostruzione, da parte dei soggetti che hanno avviato i lavori, viene fatto slittare dal 30 aprile 2018 al 31 dicembre 2018, differibile comunque non oltre il 31 luglio 2019 con provvedimento commissariale.

Rispetto al testo originale, il Parlamento ha, inoltre, deciso di rivedere la soglia di obbligatorietà dellattestazione SOA, che è la certificazione obbligatoria a valere sul Codice Appalti (Dlgsv n. 50/2016) di cui deve disporre un’impresa per partecipare a gare d’appalto per l’esecuzione di lavori di importo superiore a una determinata base d’asta. Tale base d’asta, inizialmente fissata a 150mila euro, è stata innalzata a 258mila euro.

La legge prevede, poi, che rientrino nell’edilizia libera, dunque non necessitino di alcun titolo abilitativo, le opere o i manufatti o le strutture realizzati o acquistati autonomamente dai proprietari, o loro parenti entro il terzo grado, usufruttuari o titolari di diritti reali di godimento su immobili distrutti o gravemente danneggiati dagli eventi sismici in luogo di soluzioni abitative di emergenza consegnate dalla protezione civile, dal 24 agosto 2016 fino all’entrata in vigore della legge.

Questa disposizione si applica unicamente in caso di “installazione, in area di proprietà privata, di opere, di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere, quali roulotte, camper, case mobili, che siano utilizzati come abitazioni, che siano amovibili e diretti a soddisfare esigenze contingenti e meramente temporanee”.

Per quanto riguarda i soggetti attuatori degli interventi relativi alle opere pubbliche e ai beni culturali, la legge definisce che gli interventi di competenza delle Diocesi di importo non superiore a 500mila euro per singolo intervento seguono, ai fini della selezione dell’impresa esecutrice, le stesse procedure previste per la ricostruzione privata. Di seguito, il testo della disposizione di interesse:

Art. 11 (Soggetti attuatori)

  1. 1. All’articolo 15 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n.189, convertito, con modificazioni, dalla legge15 dicembre 2016, n.229, sono apportate le seguenti modificazioni:
  2. a) al comma 1, lettera e), dopo le parole: “le Diocesi” sono inserite le seguenti: “e i Comuni”;
  3. b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

“1-bis. Per lo svolgimento degli interventi di cui al comma 1 i Comuni possono avvalersi in qualità di responsabile unico del procedimento dei dipendenti assunti ai sensi dell’articolo 50-bis”;

  1. c) al comma 3, dopo le parole: “decreto legislativo 18 aprile 2016,n.50,” sono inserite le seguenti: “o per quali non si siano proposte le Diocesi” e dopo le parole: “del turismo” sono aggiunte le seguenti: “o dagli altri soggetti di cui al comma 2, lettere a), c)e d), del presente articolo”;
  2. d) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

“3-bis. Fermo restando il protocollo d’intesa, firmato il 21 dicembre2016, tra il Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione, il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e il presidente della Conferenza episcopale italiana (CEI), gli interventi di competenza delle Diocesi, di cui al comma 1, lettera e), di importo non superiore a 500.000 euro per singolo intervento, ai fini della selezione dell’impresa esecutrice, seguono le procedure previste per la ricostruzione privata dal comma 13 dell’articolo 6 del presente decreto. Con ordinanza commissariale ai sensi dell’articolo 2, comma 2, sentiti il presidente della CEI e il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, sono stabilitile modalità di attuazione del presente comma, dirette ad assicurare il controllo, l’economicità e la trasparenza nell’utilizzo delle risorse pubbliche, nonché le priorità di intervento e il metodo di calcolo del costo del progetto. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, è istituito un tavolo tecnico presso la struttura commissariale per definire le procedure adeguate alla natura giuridica delle Diocesi ai fini della realizzazione delle opere di cui al comma 1, lettera e), di importo superiore a 500.000 euro e inferiore alla soglia di rilevanza europea di cui all’articolo 35 del codice di cui al decreto legislativo 18aprile 2016, n.50”.

 

La legge elimina l’inammissibilità a contributo per i ruderi nel caso in cui questi siano stati formalmente dichiarati di interesse culturale.

Relativamente ai mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti ai Comuni, il provvedimento differisce il pagamento delle rate in scadenza nell’esercizio 2018 e nell’esercizio 2019, senza applicazione di sanzioni e interessi, “rispettivamente al primo e al secondo anno immediatamente successivi alla data di scadenza del periodo di ammortamento, sulla base della periodicità di pagamento prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi”.

La legge dispone, inoltre, che la ripresa della riscossione dei tributi sospesi a favore di soggetti diversi dai titolari di reddito di impresa, di lavoro autonomo e degli esercenti attività agricole decorra dal 16 gennaio 2019, invece che dal 31 maggio 2018, con la contestuale rateizzazione del versamento delle somme oggetto di sospensione in 60 rate mensili, invece delle 24 attualmente previste.

Il testo proroga la sospensione del versamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi di assicurazione, facendo slittare la data di inizio del rimborso da maggio 2018 a gennaio 2019 e prevedendo, inoltre, la possibilità di estendere il periodo di rateizzazione da 24, come attualmente previsto, a 60 mesi.

Viene anche prorogato al 1° gennaio 2019 il termine per la notifica delle cartelle di pagamento e per la riscossione delle somme risultanti dagli atti emessi dall’Agenzia delle entrate e dall’INPS. Infine, viene sospeso il pagamento del canone RAI fino al 31 dicembre 2020 e slitta al 1° gennaio 2019 la sospensione dei pagamenti delle fatture relative alle utenze per i soggetti danneggiati.

La legge prevede la prosecuzione delle misure di sostegno al reddito per le popolazioni colpite dal sisma. La Convenzione stipulata in data 23 gennaio 2017 tra ministro del Lavoro e delle politiche sociali, ministro dell'Economia e delle finanze e i presidenti delle Regioni Abruzzo, Marche, Lazio e Umbria continua dunque a operare nel 2018 fino a esaurimento delle risorse disponibili.

Al fine di assicurare la corretta e omogenea attuazione della normativa relativa agli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, la legge stabilisce che, entro 45 giorni dalla sua data di entrata in vigore, il Commissario straordinario provveda alla predisposizione e alla successiva pubblicazione di linee guida contenenti l’indicazione delle procedure e degli adempimenti connessi agli interventi di ricostruzione.

Nel testo pubblicato in Gazzetta viene, in ultimo, riportata la “Disciplina relativa alle lievi difformità edilizie e alle pratiche pendenti ai fini dell’accelerazione dell’attività di ricostruzione odi riparazione degli edifici privati”, in base a cui in caso di interventi edilizi sugli edifici privati realizzati prima degli eventi sismici del 24 agosto 2016, in assenza di segnalazione certificata di inizio o in difformità da essa, il proprietario dell’immobile può presentare, contestualmente alla domanda di contributo, segnalazione certificata di inizio attività in sanatoria.